Le azioni privilegiate sono titoli nominativi, come le azioni ordinarie, ed offrono all’azionista un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. L’entità di questo privilegio non è indicata dalla legge ma è lasciata alla determinazione da parte della società ed è indicata nello statuto.
I possessori di azioni privilegiate hanno il diritto di ricevere i dividendi prima degli azionisti ordinari, subordinatamente alla soddisfazione degli azionisti di risparmio, fino al raggiungimento della percentuale di dividendo stabilita nello statuto.
La prelazione di cui godono gli azionisti privilegiati non comporta necessariamente una superiorità nella remunerazione: se gli utili della società, dopo aver soddisfatto i privilegi, lo consentono anche le azioni ordinarie potrebbero essere remunerate nella stessa misura delle azioni privilegiate. Il privilegio ha inoltre carattere cumulativo e, se la società non è in grado di distribuire dividendi oppure non voglia distribuirli, l’azionista privilegiato ha il diritto di cumulare i dividendi non percepiti e riscuoterli successivamente.
Il vantaggio patrimoniale delle azioni privilegiate comporta però un sacrificio per quanto riguarda la partecipazione alla gestione della società: le azioni privilegiate attribuiscono il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie e non in quelle ordinarie.
L’emissione di azioni privilegiate permette quindi alla società di raccogliere capitale senza perdere il controllo della società perché, non potendo votare nelle assemblee ordinarie, gli azionisti risparmio non partecipano neppure alla nomina degli amministratori, che rimane prerogativa degli azionisti ordinari.
Proprio per evitare che un piccolo gruppo di azionisti ordinari governi la società con un esiguo impiego di capitale di rischio, è stato stabilito che le azioni privilegiate e le azioni di risparmio non possono superare il 50% del capitale sociale.