Mutuo è la prima parola a cui facciamo riferimento ogniqualvolta ci troviamo a parlare di investimenti immobiliari oppure nel momento in cui si progetta l’acquisto della prima casa.
L’attenzione al riguardo ricade immediatamente al periodo di ammortamento, alle condizioni e alle tipologie più convenienti che sul momento il mercato è in grado di offrire per elargire tali forme di finanziamento, inoltre l’apprensione maggiore avrà come oggetto i tassi d’interesse e i differenti spread che i vari istituti di credito richiederanno nel calcolarvi le rate di rimborso.
Un insieme di così tante informazioni spesso assimilate sotto forma di nozioni, di natura tecnica e piuttosto difficile da comprendere nell’immediato, genera una cultura in materia che non può prescindere dal sapere cosa precisamente un “mutuo” sia e da quali norme ne sia trattata la disciplina.
L’art. 1813 del Codice Civile dichiara che “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità” dunque trattasi di un prestito di consumo attraverso il quale si verifica il trasferimento della proprietà delle cose date a mutuo dal mutuante al mutuatario (art. 1814). La consegna di tali cose, come appunto di danaro, avviene come diretta conseguenza di un precedente accordo stabilito tra le parti, la cosiddetta Promessa di mutuo, che comunque ammette anche che possa verificarsi la circostanza in cui ” chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono diventate tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie” (art.1822).
Possiamo affermare che gli effetti che il mutuo produce sul mutuatario sono quelli di far nascere alcune obbligazioni verso il mutuante: la restituzione, prima fra tutte, che può avvenire in forma rateale se così si è convenuto, ma anche l’obbligo a pagare gli interessi sul denaro ottenuto in mutuo, il cui mancato pagamento può determinare la risoluzione del contratto.